Art. 23.
(Funzioni del Consiglio nazionale
dell'ordine).

      1. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti funzioni:

          a) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine, tenuto conto delle norme adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a);

          b) ferme restando le attribuzioni dei consigli regionali dell'ordine per la gestione a livello regionale, provvede alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

          c) predispone, entro un anno dalla sua prima elezione, il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, al quale è

 

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assoggettato l'esercizio professionale sia quando è reso senza vincolo di subordinazione sia quando è regolato sulla base di rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato, al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività professionale, secondo i princìpi dettati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b). Provvede, ove necessario, all'aggiornamento del codice deontologico;

          d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

          e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove richiesti;

          f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

          g) esercita funzioni di vigilanza, indirizzo e coordinamento degli ordini regionali e adotta atti sostitutivi in caso di inerzia dei medesimi ordini;

          h) adotta, entro un anno dalla sua prima elezione, il codice di autoregolamentazione per l'astensione collettiva dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

          i) propone le tabelle minime e massime delle tariffe professionali degli onorari e delle indennità, tenendo conto dei princìpi fissati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), e i criteri per il rimborso delle spese, da approvare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della giustizia;

          l) determina e provvede alla riscossione del contributo annuale degli iscritti all'albo per la copertura delle spese relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma. Determina le tasse da corrispondere dagli iscritti all'albo per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti

 

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necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine;

          m) redige i regolamenti interni per gli affari di sua competenza;

          n) indica e coordina le attività dei consigli regionali dell'ordine per la formazione e l'aggiornamento professionale degli iscritti all'ordine.